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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 34.

Art. 4 -

Le graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal provveditore agli studi, composta di un preside, con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli delle scuole della provincia, e da due impiegati del Provveditorato agli Studi.

Le graduatorie, approvate dal provveditore agli studi, sono pubblicate all'albo entro il 22 giugno.

Il provveditore agli studi con circolare, possibilmente telegrafica, darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai presidi degli istituti e delle scuole della provincia, invitando i presidi stessi a pubblicare un apposito avviso all'albo dell'istituto.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. del Comparto scuola sottoscritto in data 4.8.1995 il Provveditore agli Studi, prima della formazione delle graduatorie, fornisce tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali elementi conoscitivi in merito alla situazione degli organici delle presidenze della propria provincia e delle sedi vacanti, nonché i criteri di formazione delle graduatorie stesse.

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