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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 34.

Art. 3 -

Per ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:

a) professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Coloro i quali hanno superato le prove di recenti concorsi a posti di preside possono documentare tale circostanza, qualora non sia ancora possibile conseguire la prevista certificazione di rito, allegando alla domanda di incarico di presidenza una dichiarazione con la quale, sotto la propria personale responsabilità, attestino la votazione complessiva riportata (voto d'esame e punteggio assegnato per i titoli);

b) professori con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 407 e segg. del D.L.vo 16.4.1994, n. 297 per partecipare ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Ai fini del computo del quinquennio è preso in considerazione il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, nonché i servizi equiparati dalla legge come servizi di istituto nella scuola.

Ai professori, con contratto a tempo indeterminato, dei tipi di istituto cui si riferiscono le graduatorie degli aspiranti ad incarico di presidenza, sono equiparati, ai sensi dell'art. 408, II comma, del D.L.vo n. 297/94, i docenti che abbiano fatto parte in passato dei ruoli relativi agli istituti stessi, conservando titolo alla restituzione al ruolo di provenienza.

Per quanto concerne gli incarichi di presidenza nelle scuole medie, dal requisito di cui alla lettera b) dell'art. 410 del D.L.vo n. 297/94, si pre

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