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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo VI - Procedure corsi non statali

Art. 21 - Adempimenti dei Provveditori agli Studi

(1) - Il Provveditore agli studi con proprio preliminare decreto motivato, sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati nella provincia, individuabile attraverso vari indici di riferimento (quali, ad esempio, il numero dei docenti di ruolo specializzati e non specializzati utilizzati per il sostegno, il numero dei docenti inclusi negli elenchi provinciali per il sostegno, il numero degli alunni H ed il loro rapporto con gli insegnanti H, le previste cessazioni dal servizio, il numero dei docenti che acquisiranno il titolo di specializzazione, ovvero altri elementi), decide di attivare o meno corsi di specializzazione statali - per i quali si applicano le procedure di cui al precedente art. 6 - e/o corsi di specializzazione non statali, per i quali si applicano le procedure descritte dal presente titolo.

(2) - Il Provveditore agli studi, ricevuta la domanda di riconoscimento da parte dei soggetti aventi titolo, attesta preliminarmente la tempestività della domanda stessa, che, se oltre i termini previsti, deve essere dichiarata irricevibile.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda lo stesso Provveditore deve affidare agli Ispettori Tecnici specifici incarichi istruttori, intesi ad accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del corso, di cui al precedente art. 19, nonché la regolarità e la validità della documentazione prodotta. Nello svolgimento dell'incarico, che prevede necessariamente una visita ai locali da adibire allo svolgimento del corso, gli Ispettori Tecnici, per il tramite del Provveditore agli Studi, invitano i richiedenti, ove necessario, a provvedere ad eventuali chiarimenti e/o integrazioni,

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