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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo VI - Procedure corsi non statali

Art. 22 - Adempimenti del Ministero

(1) - Il Ministero - Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I -, sulla scorta delle comunicazioni dei decreti di riconoscimento da parte dei competenti Provveditori agli Studi, predispone annualmente - e comunque puntualmente in caso di eventuali denunzie od esposti - un piano nazionale ispettivo per espletare accertamenti in ordine alla regolarità ed efficacia formativa dei corsi, adottando i conseguenti provvedimenti, ivi compreso l'invito al competente Provveditore agli studi a sospendere o revocare il provvedimento di riconoscimento dei corsi stessi, previa formale contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni prodotte dagli Enti.

(2) - Detto piano ispettivo annuale, in particolare, è disposto mediante l'affidamento di specifico incarico a due ispettori tecnici i quali, congiuntamente o separatamente, devono effettuare due visite presso la sede del corso per accertare, in itinere e comunque durante il concreto svolgimento delle lezioni, il perdurare di tutti i requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento e che sono necessari al regolare svolgimento dell'attività corsuale, nonché per accertare il grado di efficacia del progetto di formazione proposto.

La relazione finale, redatta congiuntamente, è predisposta sulla base di una griglia articolata di valutazione all'uopo predisposta; la stessa sarà utilizzata per le eventuali contestazioni di cui al precedente comma 1, nonché inviata per opportuna conoscenza al competente Provveditore agli studi, anche per ogni valutazione ai fini di eventuali ulteriori richieste di riconoscimento.

(3) - Sulla scorta dei calendari tempestivamente trasmessi dai

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