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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo VI - Procedure corsi non statali

Art. 20 - Presentazione della domanda e documentazione

(1) - Gli Enti, indicati al precedente art. 19 comma 1, in possesso dei requisiti prescritti, devono inoltrare, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1 di ciascun anno, apposita domanda in bollo - con firma autenticata del legale rappresentante - al Provveditore agli Studi competente per territorio, il quale provvederà, sotto la propria responsabilità ed a seguito di puntuale e responsabile procedimento istruttorio, a concedere il richiesto riconoscimento.

(2) - L'iter procedurale degli adempimenti amministrativi avrà la seguente scansione temporale:

a) la domanda deve essere inviata al Provveditore agli Studi, competente per territorio, entro il sopracitato termine perentorio del 31 gennaio;

b) il Provveditore agli studi completerà l'istruttoria di propria competenza ed acquisirà tutti gli elementi informativi di fatto e di diritto necessari, previo accertamento ispettivo, di cui al successivo art. 21, da attivarsi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi ispettivi, il Provveditore agli Studi potrà utilizzare, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, gli ispettori tecnici in servizio presso la propria Regione oppure, ove necessario, anche di altre Regioni viciniori;

c) il provvedimento di riconoscimento o di diniego è adottato dal competente Provveditore agli Studi con proprio decreto motivato entro la data del 31 maggio. Detti provvedimenti devono considerarsi definitivi e, pertanto, suscettibili di impugnativa giurisdizionale o di ricorso straordinario al

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