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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo V - corsisti: Ammissione e frequenza

Art. 17 - Assenze

(1) - L'ammissione agli esami delle singole aree disciplinari è disposta con provvedimento motivato del direttore. Non può essere ammesso agli esami chi abbia compiuto assenze, anche se giustificate, per un numero pari o superiore ad un quinto del monte ore a cui è tenuto per ciascuna area disciplinare.

(2) - I corsisti non ammessi agli esami possono, tuttavia, sostenerli nello stesso corso ed entro il medesimo biennio se recuperano le ore di assenza nell'area disciplinare interessata.

Il recupero delle assenze può essere effettuato anche in altri corsi attivati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Il corsista frequentante corsi non statali può effettuare il suddetto recupero esclusivamente presso altri corsi non statali.

Il corsista frequentante corsi statali può effettuare il recupero presso altri corsi statali.

(3) - La frequenza di corsi ai fini del recupero di assenze è limitata ad un numero massimo inderogabile di due allievi per disciplina. La relativa ammissione, compatibilmente con il calendario delle attività del corso, è disposta con provvedimento motivato del direttore del corso ospitante, al quale va rivolta apposita istanza, unitamente alla circostanziata attestazione del direttore del corso di provenienza, relativa alla effettiva frequenza ed ai motivi delle assenze.

(4) - Rimane, tuttavia, tassativo e inderogabile il numero massimo di 40 corsisti frequentante ciascun corso: l'eventuale esubero comporta l'immediato allontanamento del corsista dalla frequenza, senza alcuna possibilità di sanatoria successiva, ma con i conseguenti profili di responsabilità del direttore del corso nei confronti

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