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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo V - corsisti: Ammissione e frequenza

Art. 18 - Interruzione della frequenza

(1) - Il corsista ha l'obbligo della frequenza per la durata degli anni e per il totale delle ore previsti dai precedenti artt. n. 2, 3 e 7.

(2) - Il corsista, che per qualsiasi motivo interrompa la frequenza dopo aver sostenuto uno o più esami, ha diritto a richiedere un attestato dal quale risultino gli studi compiuti, le assenze effettuate e gli esami superati.

Il completamento degli studi può essere effettuato presso altro corso, in cui sussistano le condizioni di ammissione previste dalla presente ordinanza.

(3) - Il corsista interessato, previa disponibilità di posti, può a domanda ottenere in anni successivi l'eventuale riammissione ad altro corso. Il gruppo di conduzione, con motivata delibera, decide sull'esonero di cui il corsista può fruire in ordine a quanto acquisito e documentato ai sensi del precedente comma.

(4) - Ove il lasso di tempo intercorrente fra l'interruzione e la ripresa della frequenza sia a giudizio del gruppo di conduzione eccessivo, al fine di mantenere una continuità formativa per i corsisti che abbiano sostenuto positivamente taluni o tutti gli esami o attività guidate, lo stesso gruppo può sottoporre detti corsisti ad un colloquio, indicando preventivamente i contenuti disciplinari o le attività guidate su cui prepararsi, secondo le procedure previste per la fruizione dei crediti formativi.

(5) - Entro il termine di svolgimento della fase iniziale del primo anno di corso è consentito ricoprire posti che si siano resi vacanti, attingendo dalla graduatoria formata per le ammissioni.

In fasi successive, per i posti eventualmente resisi disponibi

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