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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo V - corsisti: Ammissione e frequenza

Art. 16 - Crediti formativi

(1) - Per «credito formativo» si intende il riconoscimento, effettuato dal gruppo di conduzione del corso con le modalità descritte nei successivi commi, degli esiti di studi ed esperienze congruenti, già compiuti dal corsista in ordine a parti del programma di insegnamento di cui al D.M. del 27.6.1995, come qui di seguito specificato:

a) superamento di esami, risultante da attribuzione del voto, presso università o istituti superiori ad esse assimilati (ai sensi delle vigenti disposizioni normative relative agli ordinamenti universitari) per il conseguimento di diplomi di laurea, di specializzazione o di perfezionamento

b) diplomi di laurea, di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso università o istituti superiori ad esse assimilati (ai sensi delle vigenti disposizioni normative relative agli ordinamenti universitari);

c) pubblicazioni a stampa di particolare valenza scientifica, non aventi, quindi, carattere compilativo o ricognitivo, ma che diano qualificato ed originale contributo alla ricerca sugli ambiti disciplinari previsti dai nuovi programmi dei corsi, per quanto concerne gli aspetti contenutistici, epistemologici e metodologici;

d) frequenza del corso relativo all'anno di formazione di cui all'art. 440 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297.

(2) - I crediti formativi di cui può essere chiesto - nel biennio - il riconoscimento hanno la consistenza massima di cui al prospetto seguente:

Area disciplinare n. 1 - IL QUADRO

1.a - Legislazione primaria e secondaria: n. 6 ore

1.b - Sociologia dell'educazione: n. 24 ore

1.c - Pedagogia: n. 10 ore

Totale dell'area disciplinare: n. 40 ore

Area disci

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