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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo V - corsisti: Ammissione e frequenza

Art. 15 - Ammissione corsi non statali

(1) - Possono richiedere l'ammissione ai corsi biennali non statali di cui alla presente ordinanza coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso all'insegnamento nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

(2) - I requisiti richiesti per l'ammissione devono essere posseduti dagli aspiranti alla frequenza entro il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione alle procedure di cui al presente articolo.

(3) - Entro quindici giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di riconoscimento espresso dal competente Provveditore agli studi, l'Ente gestore provvede alla pubblicazione del bando di ammissione al corso stesso.

(4) - Nel bando sono indicati esplicitamente:

a) indirizzo e termine entro il quale debbono essere inoltrate le domande di ammissione e l'orario di apertura della segreteria per il pubblico;

b) luogo, data e orario di svolgimento delle prove di selezione;

c) titoli valutabili (esclusivamente quelli previsti dalla presente O.M.) da presentare in originale o in copia autenticata;

d) tasse di iscrizione, contributi ed ogni eventuale somma che verrà richiesta per l'intera durata del corso con la relativa motivazione; impegno esplicito che durante la frequenza non saranno previste, nè richieste ulteriori somme a qualsiasi titolo;

e) data e luogo di pubblicazione delle graduatorie di ammissione al corso stesso.

(5) - L'ammissione al corso, nel limite numerico fissato dall'art. 2 comma 2 della presente ordinanza, avviene secondo una graduatoria formulata sulla ba

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