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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo V - corsisti: Ammissione e frequenza

Art. 14 - Ammissione corsi statali

(1) - Può richiedere l'ammissione ai corsi biennali statali, di cui alla presente ordinanza, il personale appartenente alle aree della dirigenza scolastica e della docenza, di cui, rispettivamente, agli artt. 32 e 38 del vigente C.C.N.L. comparto scuola, che abbia superato il periodo di prova.

(2) - I requisiti necessari per l'ammissione devono essere posseduti dagli aspiranti alla frequenza entro il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione.

(3) - Entro quindici giorni dall'autorizzazione dei corsi statali, il Provveditore agli Studi procede alla pubblicazione del bando di ammissione ed alla notifica dello stesso bando ai Capi delle istituzioni scolastiche ed ai Presidenti dei distretti scolastici della provincia, i quali ne curano la necessaria pubblicizzazione agli albi dei propri Uffici.

(4) - Nel bando sono indicati esplicitamente:

a) indirizzo a cui debbono essere inoltrate le domande di ammissione e termine entro il quale le stesse devono pervenire, nonchè l'orario di apertura delle segreterie per il pubblico;

b) numero dei posti messi a concorso e loro ripartizione secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2;

c) titoli valutabili a norma della presente O.M.;

d) data e luogo di pubblicazione graduatorie di ammissione ai corsi stessi.

(5) - L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed in base a graduatorie per soli titoli. A tal fine gli aspiranti presentano domanda al Provveditore agli Studi per il tramite del Capo di Istituto, specificando la sezione per la quale intendono essere collocati in graduatoria.

È ammessa la facoltà di prese

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