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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo IV - Valutazione dei corsisti

Art. 13 - Esame finale di tesi

(1) - La discussione della tesi viene effettuata dal candidato in apposita seduta, una volta superati tutti gli esami delle singole aree disciplinari.

(2) - L'esame ha come oggetto:

a) la raccolta degli elaborati e della documentazione relativi alla riflessione ed alla riorganizzazione della esperienza professionale;

b) un tema di approfondimento teorico-pratico, in ordine al quale il candidato presenta una breve ma significativa trattazione in cui evidenzi, in particolare, accanto agli aspetti teorici dell'argomento scelto, gli aspetti applicativi. Ciò anche in riferimento a casistiche non strettamente attinenti al lavoro effettivamente svolto durante la «rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionalì».

(3) - La commissione è costituita da cinque componenti:

- un Ispettore tecnico, incaricato dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -, con funzioni di rappresentante dell'amministrazione scolastica e Presidente della commissione;

- il direttore del corso;

- il docente responsabile di area;

- due docenti del corso, all'uopo individuati dal direttore del corso.

(4) - La valutazione dell'esame di tesi si esprime in trentesimi.

La votazione del diploma finale si esprime, parimenti, in trentesimi, risultanti dalla media aritmetica, calcolata tra la media delle votazioni conseguite durante gli esami del corso e il voto espresso dalla commissione in sede di esame di tesi.

(5) - Con provvedimento motivato del Direttore, per una sola volta è ammessa la ripetizione dell

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