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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo IV - Valutazione dei corsisti

Art. 11 - Indicazioni di carattere generale

(1) - È prevista la valutazione in itinere e in sede finale delle competenze acquisite dai corsisti.

Le valutazioni in itinere hanno luogo a conclusione dello svolgimento del programma di ciascuna area disciplinare e del/dei relativi seminari.

La valutazione finale dell'intero corso si effettua con l'esame di tesi.

(2) - Sono previste due sessioni d'esame. La seconda sessione è riservata a coloro che, per gravi motivi, non hanno potuto partecipare alla prima o a coloro che, non avendola superata, sono tenuti a ripeterla. In ogni caso, la seconda sessione si svolge, comunque, non prima di trenta giorni dalla conclusione della precedente.

(3) - Il Direttore del corso è tenuto a comunicare telegraficamente al competente Provveditore agli Studi e al Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I - le date di svolgimento delle valutazioni in itinere e della discussione della tesi con un anticipo di almeno 30 giorni. Ciò al fine di assicurare la necessaria vigilanza e l'eventuale visita ispettiva disposta, per gli esami in itinere dal competente Provveditore agli Studi e, per l'esame finale di tesi, dal Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -. Il mancato rispetto del predetto termine comporta automaticamente il rinvio delle prove da parte degli organi vigilanti.

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