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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo III - Discipline e docenza nei corsi biennali

Art. 10 - Incompatibilità

(1) - Trovano applicazione le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 508 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297.

(2) - Il personale statale della scuola, qualora intenda tenere lezioni anche presso i corsi non statali deve risultare incluso negli elenchi di cui al precedente art. 8. Il personale statale non può rinunciare a nomina da parte del Provveditore agli studi, pena la decadenza dalla nomina anche nel corso non statale.

(3) - L'Ente gestore di un corso non statale, in caso di nomina del predetto personale, è tenuto ad acquisire agli atti il nulla osta dei Provveditori agli studi della provincia nei cui elenchi esso è incluso, dal quale risulti attestata l'osservanza del disposto di cui al precedente comma 2.

(4) - Il personale direttivo e docente di ruolo non può prestare la propria attività di docente nei corsi statali e non statali per un numero di ore complessivo superiore a n. 140.

(5) - Il personale incaricato della docenza nei corsi biennali, al momento della accettazione della nomina, è tenuto a produrre una dichiarazione liberatoria di responsabilità relativamente a tutte le condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo.

(6) - Gli ispettori tecnici in attività di servizio possono effettuare prestazioni di docenza soltanto nei corsi statali e nei limiti di cui al precedente comma. La funzione di docente in un corso è incompatibile con la funzione di ispettore Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica nello stesso corso. A tale scopo, all'atto dell'accettazione del predetto incarico di Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica, l'ispe

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