Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72
Titolo III - Discipline e docenza nei corsi biennali
(1) - Trovano applicazione le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 508 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297.
(2) - Il personale statale della scuola, qualora intenda tenere lezioni anche presso i corsi non statali deve risultare incluso negli elenchi di cui al precedente art. 8. Il personale statale non può rinunciare a nomina da parte del Provveditore agli studi, pena la decadenza dalla nomina anche nel corso non statale.
(3) - L'Ente gestore di un corso non statale, in caso di nomina del predetto personale, è tenuto ad acquisire agli atti il nulla osta dei Provveditori agli studi della provincia nei cui elenchi esso è incluso, dal quale risulti attestata l'osservanza del disposto di cui al precedente comma 2.
(4) - Il personale direttivo e docente di ruolo non può prestare la propria attività di docente nei corsi statali e non statali per un numero di ore complessivo superiore a n. 140.
(5) - Il personale incaricato della docenza nei corsi biennali, al momento della accettazione della nomina, è tenuto a produrre una dichiarazione liberatoria di responsabilità relativamente a tutte le condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo.
(6) - Gli ispettori tecnici in attività di servizio possono effettuare prestazioni di docenza soltanto nei corsi statali e nei limiti di cui al precedente comma. La funzione di docente in un corso è incompatibile con la funzione di ispettore Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica nello stesso corso. A tale scopo, all'atto dell'accettazione del predetto incarico di Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica, l'ispe
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