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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo II - Struttura ed organizzazione dei corsi

Art. 5 - Direzione

(1) - La responsabilità del corso è affidata ad un Direttore che, per quanto concerne i corsi statali, è individuato e nominato dal Provveditore agli studi tra i Capi di istituto di ruolo in servizio nella provincia. È data precedenza ai Capi di istituto in possesso della specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap.

(2) - Per quanto concerne l'individuazione del Direttore dei corsi organizzati da Enti non statali si rinvia a quanto successivamente disposto dall'art. 20, comma 4, lettera a).

(3) - Il direttore ha la responsabilità didattica e organizzativa del corso, e risponde in particolare:

a) della efficacia organizzativa nonché della legittimità amministrativa e contabile del corso biennale;

b) della scelta dei docenti responsabili di area;

c) della impostazione culturale e della realizzazione del progetto pedagogico dell'intero corso, unitamente ai componenti del gruppo di conduzione di cui al seguente comma 5 e al successivo art. 9;

d) del rispetto dei programmi approvati con il D.M. 27.6.1995, nonché del rispetto dei limiti numerici relativi ai corsisti frequentanti;

e) dell'effettivo svolgimento di tutte le lezioni e di tutte le attività da parte dei docenti ed esperti;

f) dell'esercizio della vigilanza didattica sull'intera attività corsuale, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti e l'assolvimento dei doveri dei corsisti;

g) della frequenza obbligatoria dei corsisti a tutte le lezioni del corso - fatti salvi gli esoneri conseguenti al riconoscimento dei crediti formativi - di cui deve essere rilasciata certificazione sulla base dei registri di presenza, da conservarsi agl

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