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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo II - Struttura ed organizzazione dei corsi

Art. 6 - Attivazione e aspetti finanziari dei corsi statali

(1) - I Provveditori agli studi che, sulla scorta dei propri decreti motivati di cui al successivo art. 21, comma 1, intendano organizzare nella propria provincia uno o più corsi biennali, contestualmente alla richiesta di riconoscimento, da inoltrare al Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -, devono indicare per ciascuno dei corsi richiesti:

a) il nominativo del Direttore di ogni corso;

b) le sedi di attuazione dei corsi;

c) il piano finanziario.

(2) - Il piano finanziario deve riferirsi all'intero periodo di corso, ferma restando l'articolazione contabile per gli anni finanziari di svolgimento del corso stesso, nonché deve tenere conto degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, previsti dalla presente ordinanza.

(3) - I compensi al direttore ed ai docenti sono corrisposti secondo le misure previste dalla normativa vigente per i corsi di aggiornamento.

(4) - Le spese di funzionamento del corso vanno contenute, di regola, entro il limite massimo di lire 30 milioni per corso nel biennio.

(5) - I fondi relativi al finanziamento delle attività, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono accreditati a cura del Ministero, per il tramite del Provveditore agli Studi, alle singole istituzioni scolastiche in cui il corso medesimo si svolge, segnalate dal Provveditore previa acquisizione delle delibere dei competenti organi collegiali delle istituzioni stesse.

La rendicontazione di tali fondi è a carattere regionale.

(6) - Il rimborso per le spese di tra

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