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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo II - Struttura ed organizzazione dei corsi

Art. 4 - Organizzazione delle competenze professionali -già «tirocinio»

(1) - In ordine alla organizzazione delle competenze professionali, di cui al successivo art. 7, per ciascuna delle due annualità i corsisti debbono seguire n. 150 ore di esperienze professionali, di cui n. 50 dedicate alla parte «A», n. 80 alla parte «B» e n. 20 alla parte «C» dei relativi Programmi.

(2) - Le attività relative alle parti «A» e «B» dei programmi sono organizzate e seguite dai docenti esperti, di cui al successivo art. 9, coordinati dal componente del Gruppo di conduzione responsabile dell'area specifica.

Ciascun docente esperto può seguire non più di quindici corsisti, i quali svolgono le esperienze indicate nei Programmi in gruppi di non oltre sei unità. La composizione dei gruppi è stabilita dal responsabile dell'area, tenendo conto della necessità di consentire la diversificazione e la circolarità delle esperienze nei diversi ordini e gradi di scuola.

(3) - I docenti esperti per la conduzione dei singoli gruppi sono scelti, con le modalità generali di nomina di cui al successivo art. 9, previo nulla osta da parte del Capo dell'Istituto ove prestano servizio.

(4) - Nell'ambito delle indicazioni operative illustrate nei relativi Programmi, le attività guidate sono svolte secondo le direttive ed in presenza del docente esperto che segue ciascun gruppo.

(5) - Le esperienze dirette si svolgono all'interno delle scuole nelle quali siano presenti esperienze di integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap. Tali esperienze debbono essere concordate con il dirigente della scuola presso la quale esse si svolgono e debbono

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