Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo I - Libera circolazione e diritti fondamentali
1. L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, non è requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di forniture nel settore sanitario, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri della Comunità europea, che devono comunque fornire la prova di iscrizione, o la documentazione equivalente, previste dall'art. 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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