Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo I - Libera circolazione e diritti fondamentali
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie, in conformità dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di proprietà degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, nonché le altre norme legislative comunque rilevanti in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto agli altri Stati membri, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che il termine straniero deve intendersi,
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