Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo I - Libera circolazione e diritti fondamentali
1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari;
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;
c) estendere, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o fina
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