D.M. Pubblica istruzione 13.02.1996
1. Presso ciascuna istituzione scolastica nella quale si attui la sperimentazione musicale è istituito apposito Comitato scientifico-didattico, presieduto dal Capo d'Istituto o da chi ne esercita le funzioni, e composto, per nomina dello stesso Capo d'istituto, da:
- gli insegnanti di educazione musicale e gli insegnanti di strumento impegnati nella sperimentazione stessa;
- uno degli insegnanti di materie non musicali in servizio nelle classi del corso che attua la sperimentazione;
- uno degli insegnanti in servizio in corsi che non attuano la sperimentazione;
- due genitori eletti dall'assemblea del corso.
2. Il Comitato ha il compito di:
- seguire costantemente l'andamento organizzativo e didattico della sperimentazione anche al fine di formulare al Comitato tecnico provinciale proposte in funzione di eventuali iniziative di aggiornamento;
- coordinare i programmi e le metodologie all'interno del progetto educativo della scuola;
- stabilire, sulla base dei criteri generali dettati dal Comitato tecnico provinciale, contenuti, criteri e modalità per lo svolgimento delle prove attitudinali.
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