D.M. Pubblica istruzione 13.02.1996
1. Presso ciascun Provveditorato agli Studi è costituito un Comitato tecnico provinciale, presieduto dal Provveditore agli Studi o da un suo delegato e composto da:
- un funzionario in servizio presso l'Ufficio scolastico provinciale;
- un ispettore tecnico designato dal Sovrintendente scolastico regionale d'intesa con il competente coordinatore della segreteria tecnica;
- il Direttore del Conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore ovvero un suo delegato;
- due presidi di scuole medie nelle quali si attui la sperimentazione musicale;
- un docente di educazione musicale e un docente di strumento in servizio su corso nel quale si attui la sperimentazione di cui al presente decreto.
2. Il Comitato tecnico provinciale ha il compito di:
- promuovere e coordinare l'attività di sperimentazione musicale svolta nelle istituzioni scolastiche della provincia;
- indicare i criteri generali di valutazione e gli ambiti operativi delle prove orientativo-attitudinali degli alunni;
- promuovere e programmare corsi di aggiornamento per gli insegnanti impegnati nella sperimentazione;
- promuovere e programmare attività musicali collaterali, scolastiche ed extrascolastiche, anche con la collaborazione del locale Conservatorio di musica, ove esistente, e di organismi musicali operanti nella Regione e con il concorso degli Enti locali, di altri Enti pubblici che abbiano fra le finalità istituzionali la diffusione della cultura musicale nonché altri qualificati Enti, espressione del mondo economico e produttivo.
3. I componenti del Comitato sono nominati dal Provveditore agli Studi. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le relative deliberazi
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