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D.M. Pubblica istruzione 13.02.1996

Nuova disciplina della sperimentazione musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale. (G.U. 03.05.1996, n. 102)

Art. 10 - Vigilanza

1. Il Provveditore agli studi, attraverso l'accertamento tecnico ispettivo, da attuarsi nelle forme previste, esercita nei confronti delle istituzioni scolastiche interessate la necessaria vigilanza sull'attuazione del progetto sperimentale e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto. Esso svolge altresì opera per il sostegno e la promozione dell'attività strumentale nelle scuole medie.

2. Lo stesso Capo dell'Ufficio scolastico provinciale, a tal proposito, provvede a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale dell'istruzione secondaria di 1° grado l'eventuale mancata attivazione della sperimentazione e i motivi che ne sono alla base nonché qualsiasi altra circostanza che possa incidere sulla prosecuzione della sperimentazione stessa.

3. Resta salva ogni specifica iniziativa che la Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado, dovesse ritenere di assumere direttamente, ivi compresa, eventualmente, l'istituzione di un apposito Comitato a livello centrale per la valutazione ed il monitoraggio delle esperienze.

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