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Accordo 22.02.1996

Personale educativo dipendente dalle istituzioni educative ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. (G.U. 16.05.1996, n. 113)

Art. 6 - Obblighi di lavoro

1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabiliti dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi.

2. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere di norma in non meno di cinque giorni alla settimana.

3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 3, comma 3 e, fino a 5 ore settimanali, per il completamento del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.

4. Il personale educativo è tenuto inoltre ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività funzionali all'attività educativa di cui all'art. 3, comma 2.

5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 5, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.

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