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Accordo 22.02.1996

Personale educativo dipendente dalle istituzioni educative ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. (G.U. 16.05.1996, n. 113)

Art. 7 - Norme di adattamento in materia di mobilità

1. Gli accordi di cui all'art. 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro tengono conto, ai fini della mobilità del personale educativo, oltre che dei principi enunciati in detto articolo, anche dei criteri stabiliti dall'art. 73 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e della possibilità di utilizzare il personale educativo in esubero, che sia in possesso dei titoli di studio o di abilitazione prescritti, in cattedre o posti di insegnamento.

2. Il personale educativo è ammesso a partecipare, alle stesse condizioni del personale docente ai corsi di riconversione professionale.

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