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Accordo 22.02.1996

Personale educativo dipendente dalle istituzioni educative ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. (G.U. 16.05.1996, n. 113)

Art. 5 - Attività di progettazione a livello di istituzione

1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal preside. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui all'art.4. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito del progetto d'istituto.

2. Il progetto deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei progetti di istituto delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.

3. In coerenza con il progetto educativo, il rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, il preside, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione; il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano attuativo, tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini dell'organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.

4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gr

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