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Accordo 22.02.1996

Personale educativo dipendente dalle istituzioni educative ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. (G.U. 16.05.1996, n. 113)

Art.4 - Attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività educativa.

2. Le attività aggiuntive educative sono volte a realizzare interventi educativi integrativi, finalizzati all'arricchimento dell'offerta educativa prevista dal progetto educativo di istituto. In particolare, esse possono consistere:

a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;

b) nella partecipazione a sperimentazioni;

c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni;

d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.

3. Le attività aggiuntive funzionali all'attività educativa possono consistere:

a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al capo di istituto, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;

b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4;

c) in attività di aggiornamento e formazione in servizio oltre le trenta ore annue, senza esonero dagli obblighi di servizio.

4. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

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