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D.M. Tesoro 09.12.1996, n. 701

Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. (G.U. 15.02.1997, n. 38)

Art. 2 - Soggetti abilitati

1. Titolari della carta di credito possono essere i soggetti incaricati dell'indirizzo politico-amministrativo e degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed equiparati, nonché i dirigenti ed i funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, abilitati ad utilizzare sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali.

3. Rientra nella competenza del dirigente generale preposto alla direzione di strutture organizzative, incluse quelle militari, l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso della carta di credito e delle tessere di transito o dei supporti informatici per i pedaggi autostradali assentito ai dirigenti nonché ai funzionari titolari di poteri di spesa o che svolgano, anche occasionalmente, la propria attività lavorativa fuori dalla sede di servizio per ispezioni, controlli, verifiche ed altri compiti istituzionali.

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