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D.M. Tesoro 09.12.1996, n. 701

Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. (G.U. 15.02.1997, n. 38)

Art. 1 - Esecuzione di spese

1. La carta di credito è uno strumento per il pagamento delle spese di cui al successivo comma 2, eseguite sul territorio nazionale ed all'estero, dai soggetti indicati dall'articolo 2.

2. L'utilizzazione della carta di credito, nei limiti delle assegnazioni allo scopo disposte e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di impegni, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative a:

a ) beni, lavori e servizio in economia disciplinati da speciali regolamenti ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b ) rappresentanza delle amministrazioni in Italia ed all'estero;

c ) organizzazione e partecipazione a seminari ed a convegni;

d ) trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all'uso della carta di credito in occasione di missioni,

e ) espletamento di servizi per le esigenze di campagna, di bordo e di volo per le unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

f ) esercizio di funzioni di giustizia, di emergenza affidate a strutture della protezione civile, di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

3. Il provvedimento di autorizzazione ad effettuare la missione in Italia ed all'estero e quello autorizzante l'uso della carta di credito devono essere comunicati, anche con messaggi informatici, all'ufficio competente per la liquidazione delle spese

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