D.M. Tesoro 09.12.1996, n. 701
1. La carta di credito per il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali stipulati ai sensi della convenzione generale di cui al successivo articolo 5, comma 2, è utilizzata per le spese di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, comma 2.
2. L'uso delle tessere e dei supporti informatici per il pagamento dei transiti autostradali è consentito dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo degli atti negoziali stipulati ai sensi della convenzione generale di cui al successivo articolo 5, comma 3.
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