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D.M. Interno 17.12.1996

Modalità per la definizione dei rapporti derivanti dal trasferimento dai comuni alle province, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, di immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento destinati ad uso scolastico. (G.U. 30.12.1996, n. 304)

Art. 2 -

1. Gli immobili di cui all'art. 1 sono trasferiti in uso gratuito solo successivamente alla loro ultimazione e previa effettuazione dei seguenti adempimenti diretti a garantire la trasparenza della procedura. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto dovrà provvedersi alla redazione di un verbale di constatazione sottoscritto dai responsabili dei servizi interessati ove si attesti lo stato di avanzamento dei lavori, la data della probabile consegna dell'opera ultimata da parte del soggetto appaltatore e la data del probabile trasferimento in uso gratuito da parte del comune alla provincia. La redazione del verbale di constatazione non deve essere effettuata per la fattispecie relativa agli immobili ultimati al momento della pubblicazione del presente decreto intervenendo direttamente il verbale di consegna. Successivamente alla ultimazione dei lavori di costruzione l'immobile deve essere sottoposto, entro i previsti termini di legge e secondo la vigente normativa, al collaudo il cui esito favorevole costituisce condizione indispensabile per il trasferimento in uso gratuito. La consegna dell'immobile avviene entro trenta giorni decorrenti dalla data di deliberazione di approvazione del collaudo da parte del comune proprietario e deve risultare da apposito verbale corredato del certificato di agibilità rilasciato dal sindaco.

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