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D.M. Interno 17.12.1996

Modalità per la definizione dei rapporti derivanti dal trasferimento dai comuni alle province, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, di immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento destinati ad uso scolastico. (G.U. 30.12.1996, n. 304)

Art. 3 -

1. Gli immobili di nuova costruzione possono essere ceduti in proprietà dai comuni alle province in fase di costruzione o ad ultimazione dell'opera sulla base di un contratto stipulato tra gli enti interessati. Il trasferimento in proprietà degli immobili in corso di costruzione avviene previo verbale di constatazione dei lavori, sottoscritto dai responsabili dei servizi degli enti interessati, dove viene attestato lo stato di attuazione dell'opera. Il verbale di constatazione fa parte integrante del contratto che regola il passaggio di proprietà dell'immobile. Il trasferimento in proprietà degli immobili ad ultimazione dei lavori è condizionato al favorevole espletamento del collaudo da effettuare nei termini di legge e secondo la vigente normativa ed al rilascio del certificato di agibilità da parte del sindaco.

2. Nel caso in cui la costruzione dell'immobile sia assistita da finanziamento vincolato per legge quest'ultimo deve essere trasferito al nuovo soggetto proprietario per la parte non utilizzata in fase di liquidazione. A tale fine gli enti interessati entro dieci giorni dalla stipula del contratto devono dare notizia dell'avvenuto trasferimento dell'immobile al soggetto finanziatore.

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