D.M. Interno 17.12.1996
1. Gli immobili di nuova costruzione di proprietà dei comuni non ultimati alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1996, n. 23, destinati agli istituti ed alle scuole di istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della citata legge sono trasferiti alle province in uso gratuito con le modalità di cui all'art. 2 o, in caso di accordo tra gli enti interessati, in proprietà con le modalità di cui all'art. 3.
2. Oggetto del trasferimento sono, unitamente agli immobili, gli arredi e le pertinenze degli stessi.
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