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Accordo 01.08.1996

Personale delle accademie e dei conservatori. (G.U. 10.09.1996, n. 212)

Art. 9 - Obblighi di lavoro

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui al presente accordo sono funzionali alla completa realizzazione di quanto previsto dal progetto di cui all'art. 8 e dal relativo piano attuativo.

2. Fermi restando gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività didattiche stabiliti dai vigenti ordinamenti, all'adempimento degli obblighi di servizio si provvede, con criteri di flessibilità, mediante una programmazione annuale, da definire sulla base di un monte ore annuo determinato moltiplicando il numero delle ore settimanali previste dagli ordinamenti stessi per 27 settimane di attività di insegnamento.

3. I criteri di programmazione sono deliberati dal collegio dei professori, tenendo conto degli obiettivi definitivi dai progetti di cui al citato art. 8, delle esigenze didattiche e delle necessità degli studenti.

4. L'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, e, in particolare, dell'attività di ricerca, dell'attività di formazione e di quella di produzione artistica, svolta, quest'ultima, nell'ambito dell'istituzione, anche con il coinvolgimento degli studenti, è definita nel quadro della progettazione a livello di istituto. Il comprovato utile espletamento di tali attività costituisce, ai sensi dell'art. 4 del presente accordo e dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro, titolo utile per la progressione professionale.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, prima dell'avvio delle attività didattiche, debbono essere comunicate al direttore le proposte relative all'articolazione ed alla scansione temporale dell'orario di lavoro, distintamente per ciascuna delle attività da svolgere. Il direttore predispone in tempo utile il piano

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