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Accordo 01.08.1996

Personale delle accademie e dei conservatori. (G.U. 10.09.1996, n. 212)

Art. 8 - Attività di progettazione a livello di istituto

1. Il progetto per l'organizzazione delle attività formative, di ricerca e produzione artistica da svolgere in ciascuna istituzione è deliberato annualmente, nel periodo intercorrente tra l'inizio delle attività didattiche e l'inizio delle lezioni, dal collegio dei professori, per quanto riguarda gli aspetti formativi e di organizzazione della didattica e della ricerca e produzione artistica, e dal consiglio di amministrazione, per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Nel caso in cui il progetto comporti spese che non trovano sufficiente finanziamento nelle disponibilità di bilancio, il collegio dei professori, su segnalazione del consiglio di amministrazione, delibera le necessarie modifiche del progetto stesso.

2. Ai fini della preliminare predisposizione di proposte relative alla definizione dei vari aspetti del progetto, il collegio dei professori si può articolare in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, designandone i coordinatori sulla base delle specifiche competenze richieste.

3. Il direttore, avvalendosi della collaborazione dei professori coordinatori, predispone il piano attuativo del progetto stesso, tenendo conto altresì delle proposte avanzate dagli studenti in merito all'organizzazione della didattica e dei servizi didattici complementari, al tutorato ed all'attuazione del diritto allo studio. Il piano attuativo, che va sottoposto all'approvazione del collegio dei professori esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attività formative, didattiche, di ricerca e produzione artistica.

4. Il collegio dei professori provvede alla verifica e valutazione del piano nel periodo tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche.

5. Per un

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