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Accordo 01.08.1996

Personale delle accademie e dei conservatori. (G.U. 10.09.1996, n. 212)

Art. 10 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

1. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, da programmare nell'ambito del progetto di istituto di cui all'art. 8, consistono nelle seguenti attività:

a) Svolgimento di compiti relativi:

al coordinamento della progettazione, di cui all'art. 8, della sua attuazione, verifica e valutazione;

al supporto organizzativo al direttore;

al coordinamento di eventuali articolazioni del collegio dei professori, quali dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, nonché dei consigli di scuola o corso;

alla produzione di materiali utili per la didattica;

all'assolvimento di attività finalizzate all'attuazione del diritto allo studio.

b) Partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della qualità dell'insegnamento ed al sostengo dei processi di innovazione o ad un maggior raccordo con il mondo del lavoro.

c) Partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private e con soggetti terzi, aventi per oggetto prestazioni di servizi od utilizzazioni di strutture per progetti che siano coerenti con le finalità del progetto di istituto.

2. Per quanto riguarda i compensi relativi alle predette attività aggiuntive si applicano le norme recate dall'art. 43, commi 5 e 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro.

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