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Accordo 01.08.1996

Personale delle accademie e dei conservatori. (G.U. 10.09.1996, n. 212)

Art. 11 - Attività aggiuntive per il personale A.T.A

1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le accademie ed i conservatori, nonché presso gli istituti superiori per l'industria artistica, le attività aggiuntive sono costituite, oltre che da quelle indicate dall'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche dalle attività relative a prestazioni di lavoro riguardanti la realizzazione, anche all'esterno dell'istituzione, di esercitazioni, saggi, spettacoli, seminari e mostre.

2. All'individuazione delle attività retribuibili a carico del fondo di istituito provvede il direttore sulla base dei criteri deliberati, in relazione agli obiettivi indicati nel progetto di istituto di cui all'art. 8, dal consiglio di amministrazione o, per gli istituti superiori per l'industria artistica, dal comitato tecnico-scientifico, tenuto conto delle proposte del direttore amministrativo e del personale interessato.

3. Il direttore determina l'impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

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