Accordo 01.08.1996
Personale delle accademie e dei conservatori. (G.U. 10.09.1996, n. 212)
1. Ai sensi dell'art. 21, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro, tra i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge sono compresi, per i direttori ed i docenti delle accademie e dei conservatori, i permessi per lo svolgimento di attività artistiche disciplinari, anche per quanto riguarda la loro durata massima, dell'art. 454 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297.
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