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Accordo 01.08.1996

Personale delle accademie e dei conservatori. (G.U. 10.09.1996, n. 212)

Art. 2 - Contrattazione decentrata

1.In sede di contrattazione decentrata nazionale, da effettuare a livello di Ministero della pubblica istruzione, sono regolate, per i docenti delle accademie e dei conservatori, anche le seguenti materie:

- le linee di indirizzo per le attività di ricerca e di produzione artistica;

- i criteri, anche in deroga a quelli stabiliti dall'art. 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per una più proficua gestione delle risorse professionali e per l'eventuale assorbimento del personale in situazioni di esubero, anche medianti passaggi di cattedra e di ruolo, da attuare tenendo conto della specificità degli insegnamenti nelle predette istituzioni di alta cultura e dei titoli artistici e professionali per essi richiesti. I suddetti titoli saranno valutati da una commissione, articolata a seconda delle materie di insegnamento, i cui componenti saranno nominati dal Ministero della pubblica istruzione, in modo da assicurare la presenza di titolari delle materie stesse; la commissione, che funzionerà presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica, sarà rinnovata ogni triennio;

- i criteri per una coerente ridefinizione delle operazioni di mobilità annuale e per gli eventuali collegamenti operativi con procedure connesse;

- le specifiche modalità di verifica dei risultati in relazione alla peculiarità delle prestazioni professionali del predetto personale, anche ai fini della ripartizione delle risorse per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive.

2. La contrattazione decentrata che l'art. 5, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro prevede, per la generalità del personale della scuola, a livello di ufficio scolastico periferico, si svolge, per il personale delle accademie e dei conservatori, presso l'Ispettorato per l'istruzione a

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