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Accordo 01.08.1996

Personale delle accademie e dei conservatori. (G.U. 10.09.1996, n. 212)

Art. 4 - Progressione professionale

1. Per i direttori ed i docenti delle accademie e dei conservatori, il passaggio da una posizione stipendiale a quella successiva è subordinato, oltre che all'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, al comprovato svolgimento, per il numero minimo di ore previsto dall'art. 27, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, delle attività di ricerca, individuali o di gruppo, di carattere disciplinare od interdisciplinare, e di quelle di produzione artistica, svolte anche nell'ambito dell'istituzione con il coinvolgimento degli studenti.

2. Nelle attività di ricerca rientrano anche le attività di aggiornamento e la partecipazione ad incontri di studio ed a seminari promossi dall'amministrazione o da altri enti.

3. Nelle attività di produzione artistica rientra la partecipazione attiva a mostre, a concerti, a commissioni o giurie in concorsi per la premiazione di opere od esecuzioni artistiche, a convegni, a produzioni cinematografiche, teatrali e radiotelevisive ed alla loro organizzazione, nonché la pubblicazione di saggi, articoli e monografie nel settore delle arti visive ed in quello musicale.

4. Il presente articolo si applica altresì al personale in servizio presso gli istituti superiori per le industrie artistiche.

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