Ordinanza MPI 09.03.1995, n. 80
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è fissato al 31 gennaio, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti che abbiano compiuto o che compiano il diciottesimo anno di età entro il 1 marzo, a norma dell'art. 361, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate a un solo istituto.
3. Qualora, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda, pena l'annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
4. Eventuali domande tardive dei candidati privatisti possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi e documentate ragioni che ne giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il 15 marzo: successivamente a tale data, le eventuali domande devono essere respinte. I Provveditori agli Studi danno immediata comunicazione agli interessati se la loro domanda è stata accettata o respinta, a seconda se ricorrano le condizioni per poterle accettare. Successivamente all'approvazione delle proposte delle configurazioni delle commissioni da parte del Ministero, i Provveditori agli Studi faranno conoscere ai candidati privatisti, le cui domande sono state
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