Ordinanza MPI 09.03.1995, n. 80
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni dell'ultima classe la sede di esame è l'istituto da essi frequentato.
3. Per i candidati privatisti, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esami soltanto gli istituti statali, ubicati nel luogo di residenza abituale o nelle sedi viciniori qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali, a norma dell'art. 361, comma 3, del D.L.vo 16.4.1994, n. 297.
4. Per luogo di residenza abituale si intende anche quello in cui il candidato dimora stabilmente per situazioni personali che devono essere adeguatamente motivate e certificate. Il candidato, se maggiorenne, o l'esercente la potestà genitoriale, è tenuto a presentare all'istituto statale, in sostituzione del certificato di residenza, una idonea certificazione o una dichiarazione scritta resa sotto la personale responsabilità da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di residenza abituale o in un comune vicino.
5. Qualora il numero delle domande presentate da candidati privatisti sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o
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