Ordinanza MPI 09.03.1995, n. 80
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. A norma dell'art. 197, comma 5, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità i candidati privatisti che si trovino in entrambe le seguenti condizioni:
a) abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 1° marzo 1995;
b) siano in possesso del diploma di licenza media (o di altro titolo ad esso equipollente o superiore) che deve risultare conseguito da almeno un anno.
2. Limitatamente all'ammissione agli esami di maturità magistrale e artistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, valgono le disposizioni di cui al sesto comma del precedente art. 33.
3. Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media o del diploma di qualifica. Dall'anno scolastico 1995-96 per l'ammissione a tali esami è richiesto sia il diploma di licenza media che il diploma di qualifica, ai sensi dell'art. 191 - sesto comma - del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Per l'ammissione di candidati privatisti agli esami di maturità professionale del nuovo ordinamento si rinvia al successivo art. 46.
4. Ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994, coloro che, abbiano compiuto o che compiono nell'anno in corso, ventitré anni di età sono dispensati dall'obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
5. Per i candidati che hanno seguito studi all'estero si fa riferimento all'art. 49 del regio decreto 4 maggi
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