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D.P.C.M. 27.10.1994, n. 770

Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. (G.U. 05.04.1995, n. 80)

Art. 6 - Norma finale

1. Con le stesse decorrenze indicate negli articoli 2 e 3, ciascuna azienda ed ente di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvede a ridurre, nelle stesse misure riportate nei citati articoli, i contingenti complessivi di aspettative e permessi sindacali in atto, comunicando i relativi provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 e al comma 1 del presente articolo - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

3. Entro la stessa data, le stesse pubbliche amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non o

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