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D.P.C.M. 27.10.1994, n. 770

Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. (G.U. 05.04.1995, n. 80)

Art. 5 - Trattamento economico

1. I distacchi sindacali di cui all'art. 2 e i permessi sindacali di cui all'art. 3 del presente regolamento sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Le aspettative sindacali di cui all'art. 4 del presente regolamento non sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I permessi sindacali previsti dall'art. 4 del presente regolamento non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità dell'art. 24 della legge 24 maggio 1970, n. 300.

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