D.P.C.M. 27.10.1994, n. 770
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali ai sensi dell' art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto «Scuola» le richieste di aspettativa e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme annuali, devono essere presentate almeno trenta giorni prima de
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