D.P.C.M. 27.10.1994, n. 770
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
2. I dirigenti sindacali di cui all'art. 2, comma 7, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri e orari, per l'espletamento del loro mandato.
3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato sull'amministrazione.
5. I permessi sindacali giornalieri od orari, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nei commi successivi, non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giorni lavorativi e, in ogni caso, ventiquattro ore lavorative. Per assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra personale in servizio, nel comparto scuola i permessi non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico. I dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno ventiquattro ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.
6. È vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri ed orari,
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