D.P.C.M. 27.10.1994, n. 770
1. La somma delle aspettative sindacali, dei permessi sindacali e dei permessi sindacali cumulati per oltre 221 giorni lavorativi all'anno, spettanti ai dipendenti pubblici dei comparti «Ministeri», «Enti pubblici non economici», «Regioni-Autonomie locali», «Sanità, personale medico», «Sanità, personale non medico», «Ricerca», «Scuola», «Università, personale docente», «Università, personale non docente», nonché, per i dipendenti del «Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'«ANAS», dei «Monopoli di Stato», della «Cassa depositi e prestiti» e dell'«AIMA», in base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente al momento della stipulazione dell'accordo recepito dal presente regolamento, costituisce il contingente complessivo dei distacchi sindacali.
2. Il contingente complessivo di cui al primo comma, pari a 5.167 distacchi, è ridotto del cinquanta per cento. Alla riduzione del cinquanta per cento si perviene diminuendo il contingente del venticinque per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore venticinque per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Per il comparto «Scuola» l'intera riduzione del cinquanta per cento - predisposta alla data della formazione delle classi - diventa operativa dal 1° settembre 1994.
3. Il contingente dei distacchi sindacali ottenuto dalla riduzione del cinquanta per cento ai sensi del comma 2, complessivamente pari a 2.584, è ridotto di un ulteriore cinque per cento a decorrere dal 31 dicembre 1997.
4. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui ai commi 2 e 3 costituiscono il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche di cui ai comparti e articolazioni settoriali indicati nel comma 1. I
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