D.P.C.M. 27.10.1994, n. 770
1. Il dipendente che riprende servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative retribuite di cui al presente regolamento può essere, a richiesta, trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto disponibile di altra sede della propria o di altra amministrazione dello stesso comparto, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta.
2. Il trasferimento del dipendente di cui al comma 1 non può avere luogo in uffici o amministrazioni che non abbiano proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione «ad personam» della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
4. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale. Esso non può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attività sindacale svolta.
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