D.M. Pubblica istruzione 19.10.1994
1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare sono formate dai competenti Uffici Scolastici sulla base delle apposite disposizioni a carattere generale vigenti in materia di composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi del personale docente di ogni ordine e grado di scuola e sulla base delle disposizioni specifiche contenute nel presente decreto.
2. La formazione delle commissioni dovrà essere effettuata in maniera da assicurare, la presenza in ciascuna commissione del presidente o di un membro esperti di lingue straniere, in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 1, scelti tra il personale direttivo e docente di scuola elementare iscritto nei rispettivi elenchi provinciali formati a cura dei competenti Uffici Scolastici.
3. La nomina in commissione di tali esperti di lingua straniera sarà operata in maniera da assicurare, in linea tendenziale, la presenza di un numero complessivo di esperti correlato al numero delle domande prodotte dai candidati per ciascuna lingua straniera.
4. La scelta del personale sopracitato sarà operata, mediante sorteggio, seguendo i criteri di priorità nella nomina previsti dal precedente art. 3.
5. Solo successivamente alla valutazione della prova scritta ed alla pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale, le singole commissioni saranno integrate, ove necessario, con la nomina di uno o più membri aggregati, esperti di lingue straniere, scelti tra il personale docente di scuola elementare iscritto negli appositi elenchi provinciali, in relazione alle effettive esigenze.
6. Qualora non sia possi
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