D.M. Pubblica istruzione 19.10.1994
1. Ai membri nominati in commissione in qualità di lingua straniera, qualora abbiano rinunciato all'esonero dai normali obblighi di servizio, spettano i compensi previsti dall'art. 404, comma 15 del Decreto Leg.vo n. 297/94, con le riduzioni previste dal comma 16 del medesimo art. 404, nel caso di ritardi, dimissioni o decadenze ivi previste.
2. Nei confronti dei membri esperti di lingua straniera nominati componenti aggregati, i compensi sono liquidati in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, sempre a condizione che abbiano rinunciato all'esonero dal servizio.
3. Nessun compenso è dovuto al personale in attività di servizio che non rinunci all'esonero.
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